Alcune considerazioni sullo spostamento del parapetto del terrazzo in avanti fino al muro perimetrale condominiale

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È illecito il comportamento del condomino che sposta il parapetto del terrazzo in avanti fino al muro perimetrale condominiale “appropriandosi” di una porzione del cornicione soprattutto se il regolamento impedisce ogni modifica all’estetica del caseggiato. Ecco alcune in considerazioni in merito.

La vicenda

Due condomini, senza richiedere l’autorizzazione del condominio, postavano il parapetto del terrazzo di proprietà esclusiva in avanti fino al muro perimetrale della facciata, con conseguente annessione del cornicione e della parte di gronda che lo attraversava. A seguito di tali opere gli altri condomini si rivolgevano al Tribunale per richiedere l’accertamento della illegittimità degli interventi effettuati sul terrazzo dei convenuti che ritenevano eseguiti in violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. e del regolamento condominiale che vietava la realizzazione sulle proprietà individuali di ogni opera esterna volta a modificare l’architettura, l’estetica o la simmetria del caseggiato.

La sentenza

Secondo i giudici supremi il parapetto del balcone o di una terrazza costituisce parte della facciata dello stabile in ragione della sua prevalente funzione estetica per l’edificio. Qualora il proprietario esegua opere sui propri beni facendo uso anche dei beni comuni, è necessario che in qualità di condomino utilizzi le parti comuni nei limiti consentiti dall’articolo 1102 c.c. In particolare la Cassazione ribadisce che ciascun condomino può apportare modifiche alle parti comuni a sue cure e spese, a condizione che non impedisca il pari uso degli altri, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico: tale fenomeno si verifica non solo quando si mutano le originali linee architettoniche, ma anche quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’aspetto dello stabile, e ciò a prescindere dal particolare pregio estetico dell’edificio.

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