Le ringhiere dei balconi sono parti comuni

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Nella recente ordinanza della Cassazione n. 10848/2020, le ringhiere e divisori dei balconi rientrano tra le parti comuni dell’edificio e le spese per la loro sostituzione sono da ripartire tra tutti i condomini. Ecco cosa occorre sapere.

Cosa dice la Cassazione

In entrambi i gradi di giudizio veniva rigettato il ricorso di un condomino avverso la deliberazione assembleare, che aveva ripartito tra tutti i condomini le spese per la sostituzione delle ringhiere e dei divisori dei balconi. Ad avviso dei giudici, le ringhiere, che fungono da parapetto, come i divisori dei balconi, costituiscono parte integrante della facciata, con la quale formano un insieme che si traduce in una peculiare conformazione del decoro architettonico, con conseguente riconducibilità al novero delle parti comuni dell’edificio. Per il condomino, invece, avrebbero errato i giudici a ricomprendere le ringhiere ed i divisori dei balconi tra le parti condominiali, né avrebbe spiegato quali siano le caratteristiche tali da giustificarne il rilievo architettonico e prospettico.

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