Superbonus e infissi, gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Per fare doppio salto di classe energetica, previsto dalle nuove norme relative al Superbonus che prevedono una detrazione fiscale al 110%, spesso è opportuno combinare più interventi. Gli infissi sono proprietà individuale del singolo condomino e quindi non ci può essere obbligo di sostituzione. Dobbiamo tuttavia ricordare che, qualora i condomini interessati siano concordi, tra gli interventi “trainati” di cui al comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio rientrano:

1) La sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati; da precisare che, ai fini della detrazione, in particolare, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.

2) Sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi, che comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del Dl n. 63/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.

Il contribuente ha inoltre diritto alle detrazioni anche per le spese relative a interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore o strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, scuri o persiane o cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.

Del resto la circolare numero 30 del 2020 specifica, inoltre, che se le chiusure oscuranti sono installate insieme alla sostituzione del serramento l’intervento deve essere considerato in maniera unitaria. Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche che tali sistemi devono possedere, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, si rinvia al “Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti” pubblicato sul sito dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Ci preme però fare una doverosa precisazione: la sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, però, interventi autonomi per i quali è possibile fruire della detrazione Ecobonus (articolo 14 del Dl n. 63/2013). Se la sostituzione delle chiusure oscuranti è disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo, il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60mila euro per unità immobiliare.

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