Novità condominio, cosa prevede il nuovo Decreto “Cura Italia”

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Il Decreto “Cura Italia” (Decreto Legge 17.03.2020 n. 18) introduce alcune misure a sostegno dell’economia per famiglie, lavoratori ed imprese, e di conseguenza tratta anche del condominio e dei lavoratori del settore.

Congedi ed indennità per lavoratori autonomi ed dipendenti

In particolare il Decreto introduce le seguenti misure:

– i lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS ed i lavoratori autonomi hanno diritto ad un congedo speciale se genitori di figli di età non superiore ad anni 12, con indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo può avere durata massima di 15 giorni a partire dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato. Per gli iscritti alla Gestione Separata l’indennità è calcolata giornalmente, nella misura di 1/365 secondo la base di calcolo utilizzata per determinare l’indennità di maternità.

Per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS l’indennità è calcolata giornalmente a seconda della tipologia di lavoro svolto. Il congedo, riconosciuto in via alternativa ad entrambi in genitori, nella misura di 15 giorni complessivi, non è riconosciuto in caso di genitore beneficiario di misure di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore. Il limite di età di 12 anni non si applica a figli con disabilità accertate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (art. 23); In alternativa al congedo è possibile usufruire di un voucher dell’imposto massimo di euro 600 da utilizzare per servizi di babysitting, anche per i lavoratori autonomi non iscritti ad INPS, secondo modalità definite da quest’ultima.

– diritto per i genitori con figli di età dai 12 ai 16 anni di assentarsi dal lavoro senza licenziamento e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tale diritto è riconosciuto se nel nulcelo familiare non vi sia genitore che fruisce di misure di sostegno al reddito (art. 23 comma 6);

– per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS o comunque alle gestioni speciali Ago, è riconosciuto per il mese di marzo un contributo pari ad euro 600, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/86 (Testo Unico sulle imposte sui redditi). Il contributo viene erogato dall’INPS su domanda degli interessati, con uno stanziamento di euro 2.160 milioni di euro (art. 28)

Misure riguardanti gli adempimenti fiscali previste dal decreto cura Italia

– sospensione degli adempimenti fiscali diversi dai versamenti e dalle ritenute alla fonte e delle trattenute delle addizionali (regionali e comunali) con scadenza tra l’08.03.2020 ed il 31.05.2020; gli adempimenti dovranno essere compiuti entro il 30.06.2020. Per le dichiarazioni precompilate restano fermi i termini già indicati dal Dl 9/2020 (art. 62 comma 1)

– sospensione per i versamenti in autoliquidazione dovuti da soggetti che esercitano arti e professioni con reddito inferiore a 2 milioni di euro, in scadenza tra l’8.03.2020 ed il 31.03.2020, per ritenute alla fonte, addizionali regionali e comunali, IVA, contributi assistenziali e previdenziali e premi per assicurazione obbligatoria (art. 62 comma 2);

– sospensione dei versamenti IVA per i soggetti di cui al punto precedente, senza limiti di reddito, con sede legale operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62 comma 3);

– per i versamenti sospesi a seguito del Decreto MEF del 24.02.2020 si prevede il pagamento, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 31.05.2020 o in cinque rate mensili dal mese di maggio 2020

– ricavi e compensi percepiti da soggetti con sede legale o operativa, o domicilio fiscale nel territorio, con ricavi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente al presente, non sono sottoposti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. L’esonero è applicabile se nel mese precedente non si siano sostenute spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per fruire dell’esonero dalla ritenuta il contribuente deve produrre apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e successivamente provvedere al versamento dell’importo delle ritenute non operate entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione o con un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire dal maggio 2020.

Misure riguardanti premi e crediti d’imposta previsti dal decreto cura Italia

È previsto un premio per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo non superiore nel 2019 a 40.000 euro, per l’ammontare di euro 100 per il mese di marzo (da rapportare ai giorni di lavoro svolti in questo mese). Il premio viene erogato direttamente dal sostituto d’imposta nel mese di aprile 2020,e comunque entro il termine del conguaglio di fine anno; il sostituto poi compensano tale somma erogata con le imposte dovute ai sensi dell’art. 17 legge 241/97 (art. 63). È previsto un credito di imposta per la sanificazione dei posti e degli strumenti di lavoro riconosciuto ai soggetti esercenti arti o professioni, pari al 50% dell’importo speso (e documentato) per l’intervento, fino ad un massimo di euro 20.000 (art. 64).

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