Come è applicata la servitù di pubblico passaggio
Il Tar del Lazio ha stabilito (sentenza 07858/2016 REG.PROV.COLL. N. 16697/2014 REG.RIC.) che le aree di proprietà condominiale pubblicamente e regolarmente utilizzate per la circolazione del collettivo sono soggette a servitù di pubblico passaggio. I condomini non possono impedire che ciò avvenga, ed è inoltre previsto che chiunque utilizzi l’area a scopo personale sia sottoposto al pagamento dell’imposta comunale sull’occupazione del suolo pubblico.
Specifiche sulla destinazione dell’area condominiale
Il transito, pacifico e non contrastato, su di una proprietà condominiale che si prolunga per 20 anni porta alla servitù di pubblico passaggio. L’area privata che invece viene utilizzata per diverso tempo da un altro soggetto porta all’acquisto per usucapione. Il possesso dovrà ovviamente essere pubblico e non violento perchè queste condizioni si giovino.
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