Anticipazione di cassa, l’amministratore condominiale non può agire pro quota

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Un amministratore che ha effettuato un’anticipazione di cassa a favore di un condominio è legittimato a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio.

L’anticipazione di cassa effettuata dall’amministratore condominiale non permette di agire pro quota nei confronti del singolo condomino. Bensì è obbligazione spettante al condominio, verso il quale è possibile presentare decreto ingiuntivo. Ecco la vicenda generante la sentenza.

Cassazione Civile ordinanza 1851/18

Un amministratore condominiale di Trieste presentava nei confronti di un condominio da lui precedentemente amministrato un decreto ingiuntivo a titolo di rimborso per anticipazione di cassa, il cui importo trovava riscontro nei bilanci consuntivi. Il condomino dapprima impugnava e pagava la somma per evitare l’azione esecutiva, ed in seguito si rivolgeva al Tribunale di Trieste, il quale accoglieva l’opposizione per via della natura parziaria dell’obbligazione condominiale. La Corte d’Appello riteneva invece che, dal momento che tale natura parziaria rileva, come afferma la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 9148/2008, solamente nella fase esecutiva, il decreto ingiuntivo si rivolgesse al condominio. I condomini ricorrevano dunque in Cassazione, lamentando in primo luogo come l’amministratore, avendo coscienza delle singole quote di debito, non necessitasse di rivolgersi all’intero condominio, ed inoltre sostenevano come la Corte d’Appello non avesse individuato la nullità della delibera solidarizzante il debito per anticipazioni nei confronti dell’amministratore.

Sentenza della Cassazione

La Cassazione respingeva il ricorso del condominio poiché, secondo l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del condominio, l’amministratore può chiedere il rimborso sia al condominio rappresentato dal nuovo amministratore, che cumulativamente ai singoli condomini.

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