A chi competono le spese per i lavori non deliberati dall’assemblea?

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5995 del 23 febbraio 2022, si è espressa recentemente in merito a una vicenda con oggetto la richiesta del pagamento per i lavori non deliberati dall’assemblea. Vediamo nel dettaglio quanto è stato deciso.

Il fatto

La vicenda trae origine da un condominio che ha fatto ricorso in Cassazione per la riforma della sentenza d’appello che gli ha negato un presunto credito nei confronti di un’azienda proprietaria di un plesso residenziale. La Corte d’appello ha infatti rigettato la pretesa creditoria, rilevando che i beni oggetto dei lavori dovevano ritenersi compresi nel supercondominio in essere tra le parti e che, non essendo stati i lavori deliberati dalla relativa assemblea, il condominio avrebbe dovuto provare l’urgenza di essi. Il condominio invece ha proposto ricorso per Cassazione ritenendo di avere diritto alla ripetizione dell’indebito, stante il disposto dell’ art. 2033 c.c., secondo cui «Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».

La decisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5995 del 23 febbraio 2022 in commento, ha rigettato le motivazioni del ricorso, in quanto la figura della ripetizione di indebito può configurarsi solo nel caso in cui il pagamento abbia ad oggetto un debito effettivamente esistente a carico di un terzo. Il diritto al rimborso di parte della spesa può sorgere in favore del condominio solo in caso di comprovata urgenza dei lavori stessi, ai sensi dell’art. 1134 c.c. In assenza di tale prova, il condominio non può vantare alcun diritto alla restituzione degli importi pagati per eseguire lavori di cui si è giovata anche la controparte.

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