Accesso ai documenti condominiali, cosa dice il Tribunale di Roma

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Con pronuncia emessa in data 3 marzo 2022, n. 3464, il tribunale capitolino consente una riflessione attenta sull’accesso ai documenti condominiali da parte dei condomini e i limiti a tale acquisizione. Vediamo quanto stabilito.

La vicenda

Il Tribunale di Roma ha rigettato l’impugnativa a delibera condominiale di un condomino inerente il mancato esercizio del diritto di accesso ai documenti condominiali per inerzia dell’amministratore. L’attore sosteneva di avere infatti fatto richiesta tramite pec per ottenere dei documenti giustificativi per la partecipazione all’assemblea indetta per l’approvazione del bilancio consuntivo. Egli riteneva, altresì, che il bilancio approvato non fosse veritiero, essendo incomprensibile.

I doveri dell’amministratore condominiale

Il capo condomino, nell’esercizio dell’attività professionale, su richieste dei condomini deve consegnare agli stessi i documenti richiesti. La loro mancata visione incide sulla formazione della volontà assembleare, non potendo il condomino esprimere di fatto il suo parere. Chiaramente vi è la facoltà di ogni condomino di chiedere all’amministratore l’esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza necessità di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, purchè l’esercizio di tale potere non intralci l’attività amministrativa. Il condomino inoltre ha diritto di visionare la documentazione gratuitamente ed estrarne copia a proprie spese. L’amministratore va rimborsato delle spese delle fotocopie: non può essere considerata legittima, pertanto, l’eventuale richiesta da parte di quest’ultimo di un compenso aggiuntivo o di rimborso forfettario.

Limiti alla richiesta della documentazione

Il diritto di ciascun condomino a ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo va incontro ad alcune limitazioni. L’esercizio di tale facoltà infatti non deve ostacolare l’attività di amministrazione, non deve essere contraria ai principi di correttezza e non deve risolversi in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti.

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