Il condominio risponde dei danni provocati dalla sbarra del garage che si abbassa all’improvviso?

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Con questo breve approfondimento andiamo ad occuparci di questa particolare circostanza. La sentenza numero 206 del 26 maggio 2022 del Tribunale di Lanciano ha infatti risposto a tale quesito, specificando che il danneggiato non può pretendere alcun risarcimento se la cosa oggetto di custodia funziona regolarmente. Vediamo quanto stabilito.

Il caso

Agivano in giudizio i genitori del minore che era stato colpito al volto dalla sbarra automatizzata condominiale posta a custodia dei garage. Secondo la ricostruzione offerta dagli attori, la sbarra in questione si sarebbe violentemente abbassata senza alcun preavviso e senza consentire al figlio minore, che in quel momento si trovava proprio al di sotto, di poter evitare il colpo.Si costituiva in giudizio il condominio il quale invece affermava che la sbarra, perfettamente funzionante, sarebbe calata gradualmente, senza costituire alcun pericolo.

La sentenza

Alla luce delle copiose prove e testimonianze raccolte, il Tribunale di Lanciano ha rigettato la richiesta risarcitoria: dall’istruttoria è infatti emerso come il funzionamento della sbarra automatizzata posta a chiusura dei garages condominiali fosse perfettamente regolare anche all’epoca dei fatti oggetto di giudizio. Inoltre, se il bene risulta essere funzionante, non necessita della supervisione continua da parte del custode. A voler accedere alla tesi contraria si dovrebbe ammettere che ogni tipo di bene ricollegabile alla custodia di un soggetto dovrebbe essere sempre sotto il diretto controllo di chi ne ha la disponibilità al fine di impedire la produzione di danni, cosa ovviamente impossibile nella pratica.

Quando c’è responsabilità

Dall’esclusione di responsabilità sancita dal Tribunale di Lanciano si può evincere anche il principio contrario, cioè quello per cui il condominio è invece responsabile ex art. 2051 c.c. Se la sbarra automatizzata si fosse ad esempio abbassata all’improvviso, in maniera del tutto anomala e inaspettata, salvo la prova del caso fortuito, cioè dell’evento imprevedibile che, intromettendosi nel nesso eziologico, libera la compagine da ogni colpa.

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