Mancata nomina del rappresentante del supercondominio ed intervento del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione

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È possibile che la maggioranza per la nomina del rappresentante del supercondominio non si formi o che l’assemblea non riesca a trovare un soggetto disposto a svolgere detto ruolo. In questo caso il legislatore ha previsto una sorta di “valvola di sicurezza”: ciascun partecipante può infatti chiedere che l’Autorità Giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.Procediamo con ordine ed andiamo ad analizzare in primis il fatto e poi a tirare le somme. 

La vicenda

Alcuni condomini di un fabbricato facente parte di un supercondominio con più di 60 condomini proponevano ricorso in quanto, nonostante la convocazione di un’assemblea ad hoc, i condomini di altro caseggiato del supercondominio non avevano ancora provveduto a designare il proprio rappresentante, impedendo di fatto la convocazione dell’assemblea supercondominiale ed ogni attività gestoria. Gli stessi condomini chiedevano al tribunale al tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, la nomina del rappresentante.

I ricorrenti già rappresentanti di altri due condomini facenti parte del supercondominio, come prevede l’articolo 67 disp. att. c.c., avevano già inviato in data all’amministratore del condominio privo di rappresentante la diffida. Del resto lo stesso amministratore confermava, come da verbale assembleare, che l’assemblea aveva espresso un gradimento per la nomina di una condomina ma non era stato raggiunto il quorum per la nomina di un rappresentante.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso ammissibile e rispettoso dell’articolo 67 disp. att. c.c., comma terzo. Ad ogni modo, in sostituzione della volontà assembleare, lo stesso Tribunale ha ritenuto di nominare per motivi di economia e di efficienza, proprio la condomina gradita alla collettività condominiale (Trib. Como 5 aprile 2002 n. 6), risolvendo di fatto il problema.

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