Il rispetto del termine di convocazione assembleare

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La delibera assembleare è annullabile in caso di mancata o tardiva convocazione dell’avente diritto. Il novellato comma 3 dell’art. 66 Disp. att. c.c. prevede infatti che “l’avviso di convocazione (…) deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione”. Come conteggiare dunque i cinque giorni previsti dalla legge? Ha dato una spiegazione a questa risposta a questo interrogativo il Tribunale di Roma, sezione V civile, nella recente sentenza n. 12912 dello scorso 5 settembre 2022.

La vicenda

Un condomino aveva impugnato una delibera assembleare sul presupposto di non aver ricevuto la relativa convocazione assembleare. Il condominio si era costituito in giudizio, evidenziando come fosse comunque stato regolarmente convocato per una successiva assemblea chiamata a ratificare le delibere impugnate. Quanto alla convocazione alla precedente assemblea, il condominio aveva evidenziato come tra i condomini vi fosse l’uso di ricevere gli avvisi di convocazione nella cassetta postale per risparmiare sulle spese di spedizione e come l’amministratore, ricevuta la contestazione da parte del condomino impugnante su tale modus operandi, gli avesse comunque spedito per tempo l’avviso di convocazione e lo stesso fosse arrivato in ritardo al destinatario soltanto per problemi imputabili all’ufficio postale.

La decisione del Tribunale di Roma

Il giudice capitolino, rilevato come nella specie forse cessata la materia del contendere, in quanto la delibera impugnata era stata sostituita con un’altra conforme alla legge, ha comunque deciso la causa al fine della liquidazione delle spese, in applicazione della regola della c.d. soccombenza virtuale, dando ragione al condomino impugnante. Il Tribunale ha infatti evidenziato che, ai fini della valutazione dell’osservanza del termine di cinque giorni di cui all’art. 66 Disp. att. c.c., entro il quale deve essere comunicato ai condomini l’avviso di convocazione dell’assemblea, deve aversi riguardo alla riunione in prima convocazione.

Vista poi la natura di atto unilaterale recettizio dell’avviso di convocazione, l’atto deve essere non soltanto inviato, ma altresì ricevuto dal destinatario entro il termine previsto dalla legge. Quanto alla questione se l’avviso di convocazione debba pervenire all’interessato cinque giorni liberi prima della data fissata per l’assemblea e, quindi, se si debba tenere conto o meno del giorno della ricezione, il Giudice ha rilevato che in tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all’art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni e l’ora iniziali, computando invece quelli finali.

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