L’attività turistica in condominio può violare la convivenza civile

Home / Condominio / L’attività turistica in condominio può violare la convivenza civile

L’attività di bed & breakfast e di residenza turistico-alberghiera esercitata dai condomini negli appartamenti di loro proprietà può generare disagi e problemi e ledere alla tranquillità all’interno dello stabile. Tali circostanze possono portare contestazioni da parte dei residenti: in alcuni condomini addirittura si riscontra la presenza di regolamenti che vietano, espressamente, lo svolgimento di queste attività ricettive. A questo punto è lecito domandarsi se le attività ad uso turistico in condominio sono compatibili col regolamento che le vieta e se e in qual misura si conciliano con la civile convivenza con gli altri abitanti del fabbricato. Su questi aspetti, si è pronunciata, recentemente, la Corte di Appello di Milano con la sentenza n.1048 del 29 marzo 2022.

Il caso

In molti appartamenti di un edificio milanese veniva svolta un’attività ad uso turistico per brevi periodi. Questo comportava un andirivieni di molte persone nello stabile, con numerosi dissidi e contestazioni da parte dei vari residenti nel fabbricato. Essi lamentavano infatti di continui rumori e vociare di queste persone, nonché dei danni provocati ai beni comuni e del non rispetto delle regole, come ad esempio la mancata raccolta differenziata dei rifiuti. 

La sentenza

In ragione di ciò, il condominio citava in giudizio gli esercenti dell’attiva turistica allo scopo di ottenere un provvedimento che inibisse questa condotta. In primo grado, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda, accertando che l’attività in discussione aveva realizzato una «lesione del decoro e della tranquillità condominiale». L’appello, perciò, era proposto dai soccombenti allo scopo di ribaltare tale verdetto. Purtroppo per gli appellanti, la Corte di Appello di Milano confermava tale decisione e per questa ragione è stato loro inibito l’affitto turistico per brevi periodi.

Volete maggiori informazioni in merito? Contattate Studio Rosa!

× Come possiamo aiutarti?