Spostamento del cancello condominiale, i chiarimenti del Tribunale di Roma

Home / Condominio / Spostamento del cancello condominiale, i chiarimenti del Tribunale di Roma

In linea generale il singolo condomino non può impugnare una delibera per contestare i motivi che hanno indotto i condomini a riposizionare il cancello condominiale. Tuttavia si potrebbe contestare la decisione sotto diverso profilo come, ad esempio, la mancanza di una valida maggioranza. Ma il riposizionamento del cancello condominiale costituisce davvero un’innovazione? La questione è stata recentemente affrontata dal Tribunale di Roma con la sentenza n.4433 del 12 marzo 2021.

La vicenda

Alcuni condomini citavano in giudizio il condominio, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità e/o l’annullabilità di una delibera assembleare per violazione dell’articolo 67 disp. att. c.c. in quanto l’amministratore era stato munito di deleghe; inoltre lamentavano la violazione di una disposizione del regolamento condominiale secondo cui il verbale dell’assemblea doveva contenere il nome dei condomini intervenuti e la firma del presidente. In ogni caso, sulla considerazione che la delibera relativa al riposizionamento del cancello condominiale in altro luogo avesse ad oggetto un’innovazione, ritenevano tale decisione invalida perché non assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell’edificio.

La sentenza

Il Tribunale ha dato torto agli attori essenzialmente per due ragioni. La dedotta violazione non può essere accolta in primo luogo perché l’unico soggetto legittimato alla contestazione di eventuali vizi di delega o della carenza del potere rappresentativo è il delegante e non anche gli altri condomini, in quanto estranei al rapporto. In seconda battuta la deliberazione inerente lo spostamento del cancello non costituisce innovazione ex art. 1120 c.c.; del resto per innovazione deve intendersi in senso tecnico-giuridico non qualsiasi mutamento o modificazione della res comune, bensì solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria.

Considerazioni finali

Alla luce di quanto detto sopra si deve considerare che non ha ad oggetto un’innovazione, e non richiede, pertanto, l’approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell’edificio. La domanda degli attori poteva essere accolta però dimostrando che il riposizionamento del cancello avesse arrecato un danno. Come ha notato il Tribunale, però, gli attori non sono riusciti a dimostrare il motivo per cui l’esecuzione delle opere ritenute necessarie da parte del condominio per spostare il cancello comune sarebbero state dannose per la collettività condominiale.

Volete maggiori informazioni sullo spostamento del cancello condominiale? Contattate Studio Rosa!

Comments(0)

Leave a Comment

× Come possiamo aiutarti?