L’amministratore deve provare le anticipazioni per il condominio

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L’amministratore deve provare le anticipazioni per il condominio presentando un rendiconto del proprio operato

Secondo la sentenza del Tribunale di Roma (n. 9978 del 22 giugno 2022), l’amministratore ha diritto al rimborso delle anticipazioni, ma delle stesse deve fornire rigorosa prova, non essendo sufficiente far riferimento alla voce “amministrazione c/anticipi a inizio gestione” del registro di cassa. Ecco come si è espresso il giudice capitolino a riguardo.

La vicenda

Un ex amministratore di condominio otteneva un decreto ingiuntivo con cui il giudice gli riconosceva una certa somma di danaro a titolo sia di compensi non pagati che di anticipazioni non restituite. Avverso il decreto d’ingiunzione tempestivamente notificato proponeva opposizione il condominio eccependo, tra le altre cose, la mancata prova del credito per le anticipazioni delle spese sostenute dall’amministratore e l’avvenuto pagamento dei compensi per l’opera prestata.

La decisione

Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione del condominio relativamente al mancato assolvimento dell’onere probatorio riguardante le asserite anticipazioni sostenute dall’amministratore. Andiamo a scoprire quali sono state le motivazioni.

 

Esborsi dell’amministratore: la voce nel registro di cassa non è prova

Il Tribunale di Roma, quanto al credito per le anticipazioni di spesa asseritamente sostenute nell’interesse del condominio opponente, afferma che manca la prova dell’avvenuto esborso di denaro. In effetti, all’amministratore di condominio si applicano le norme sul mandato contenute nel codice civile; queste impongono al mandatario di rendicontare la propria attività al mandante, avendo cura di specificare, tra le altre cose, anche le spese sostenute personalmente col proprio patrimonio nell’interesse del mandante stesso.

Nel caso di specie, è emerso come l’amministratore abbia fondato la pretesa di restituzione del credito sulla voce del registro di cassa con cui ci si riferiva, in maniera piuttosto generica, ad anticipazioni da lui sostenute, senza alcuna altra specificazione.

Per il giudice capitolino, tale voce di spesa è del tutto inidonea a fondare la pretesa restitutoria, che va quindi rigettata.

 

L’obbligo di rendiconto dell’amministratore

Come anticipato, l’amministratore è obbligato al rendiconto della propria gestione dal quale deve emergere il credito vantato a titolo di esborsi personali.

In tal senso anche una precedente (e ugualmente recente) sentenza dello stesso Tribunale di Roma (n. 8568 del 31 maggio 2022), a tenore della quale l’ex amministratore di condominio ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 1713 c.c., di rendere il conto della sua gestione e di rimettere al mandante (ossia ai condòmini) tutto ciò che ha ricevuto per conto del condominio, atteso che, una volta revocato, il mandatario non ha più titolo per trattenere quanto gli è stato somministrato dal mandante. L’amministratore, quindi, è chiamato a giustificare in che modo abbia svolto la sua opera attraverso i necessari documenti che consentano di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione.

 

La prova del credito dell’amministratore

Secondo il Tribunale di Roma, per provare il credito derivante dalle anticipazione non è sufficiente l’accettazione, da parte del nuovo amministratore, della documentazione condominiale restituita in occasione del passaggio di consegne, nella quale sia riportato il credito dell’ex amministratore, poiché non soltanto il rendiconto del mandatario deve essere approvato dal mandante (condominio) ma occorre, altresì, che l’assemblea, chiamata ad accettare la contabilità predisposta dall’amministratore, sia in condizioni di poter compiere un puntuale atto ricognitivo di fronte alla specifica posta in questione (che deve, perciò, emergere chiaramente e inequivocabilmente dai prospetti delle voci di debito).

Nella fattispecie in esame, l’amministratore ha fondato la propria pretesa creditoria, da una parte, sulla delibera assembleare che approvava i bilanci e che riportava, nel registro di cassa, un’uscita sotto la voce “amministrazione c/anticipi a inizio gestione”, e, dall’altra, sull’indicazione, a verbale di passaggio di consegne, di un credito per anticipazioni sostenute nelle precedenti gestioni da lui stesso attuate. Tali documenti non sono sufficienti per poter affermare di aver soddisfatto il proprio onere processuale, poiché, in primo luogo, l’indicazione nel registro di cassa del presunto credito è generica, riferendosi astrattamente ad “amministrazione c/anticipi a inizio gestione” e non specificando essa distintamente la fonte degli asseriti versamenti effettuati dall’ex amministratore (cioè l’effettivo impiego di fondi personali) né la pertinenza a obbligazioni gravanti sul condominio. In secondo luogo, come già detto, non è sufficiente il verbale di consegna della documentazione contabile al nuovo amministratore, non avendo costui alcun potere di asseverare il presunto credito.

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